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| IDG810601521 | |
| 81.06.01521 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gianniotti Gajulli Franca
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| Commento all' art. 12 l. 20 settembre 1980, n. 576 (riforma del
sistema previdenziale forense)
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| Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 1, pag. 65-67
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D96900
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| L' articolo impone alla Cassa la costituzione di un fondo di
garanzia, tale costituzione e' correlata al mutamento nella struttura
tecnico-finanziaria della gestione. In origine essa era costituita
secondo il sistema della capitalizzazione, cioe' attraverso un
prelievo di contributi determinato in previsione di trattamenti che
in futuro avrebbero avuto gli assicurati, la recente normativa ha
abbandonato il sistema della capitalizzazione abbracciando quello
della ripartizione, che fa gravare sugli scritti i costi necessari
per le pensioni di oggi, e che permette di adeguare le entrate in
funzione delle spese presenti. Tale criterio ha imposto l' adozione
di misure per fronteggiare imprevisti aggravi di spese e' stata
ritenuta sufficiente una riserva di rischio ragguagliata a due anni
delle pensioni da erogare; la legge ha avuto cura di precisare che il
fondo deve essere costituito da capitale liquido; infine, l' ultimo
comma della norma contiene una disposizione transitoria che consente
di costituire in origine il fondo di garanzia tenendo conto del
valore degli immobili di proprieta' della Cassa secondo una stima
sommaria dell' Ufficio Tecnico Erariale, al netto degli oneri in caso
di vendita.
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| art. 12 l. 20 settembre 1980, n. 576
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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