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Documento


140661
IDG810601521
81.06.01521 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gianniotti Gajulli Franca
Commento all' art. 12 l. 20 settembre 1980, n. 576 (riforma del sistema previdenziale forense)
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 1, pag. 65-67
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D96900
L' articolo impone alla Cassa la costituzione di un fondo di garanzia, tale costituzione e' correlata al mutamento nella struttura tecnico-finanziaria della gestione. In origine essa era costituita secondo il sistema della capitalizzazione, cioe' attraverso un prelievo di contributi determinato in previsione di trattamenti che in futuro avrebbero avuto gli assicurati, la recente normativa ha abbandonato il sistema della capitalizzazione abbracciando quello della ripartizione, che fa gravare sugli scritti i costi necessari per le pensioni di oggi, e che permette di adeguare le entrate in funzione delle spese presenti. Tale criterio ha imposto l' adozione di misure per fronteggiare imprevisti aggravi di spese e' stata ritenuta sufficiente una riserva di rischio ragguagliata a due anni delle pensioni da erogare; la legge ha avuto cura di precisare che il fondo deve essere costituito da capitale liquido; infine, l' ultimo comma della norma contiene una disposizione transitoria che consente di costituire in origine il fondo di garanzia tenendo conto del valore degli immobili di proprieta' della Cassa secondo una stima sommaria dell' Ufficio Tecnico Erariale, al netto degli oneri in caso di vendita.
art. 12 l. 20 settembre 1980, n. 576
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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