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Documento


140662
IDG810601522
81.06.01522 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gianniotti Gajulli Franca
Commento all' art. 13 l. 20 settembre 1980, n. 576 (riforma del sistema previdenziale forense)
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 1, pag. 67-68
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D96900
La norma in esame presenta caratteristiche difformi rispetto alla disciplina anteriore. Il ministro di Grazia e Giustizia puo' autorizzare le variazioni dei contributi e puo' addirittura deciderle direttamente, anche senza alcuna sollecitazione della Cassa, di cui e' obbligatorio, ma non vincolante, il parere soltanto. La competenza a emanare il decreto e' affidata al Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia. La legge ha scandito rigidamente i tempi nei quali puo' essere fissata la variazione dei contributi ed i limiti in cui questa puo' operare. Ogni anno puo', inoltre, essere mutata la percentuale del contributo integrativo. L' esigenza di mutare le percentuali deve nascere dal bilancio consuntivo e dal raffronto tra i proventi e le uscite, previa una verifica periodica.
art. 13 l. 20 settembre 1980, n. 576
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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