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140711
IDG810601576
81.06.01576 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Antinozzi Mario
Investimento di pedone
nota a Cass. sez. III, 22 aprile 1976, n. 1422
Dir. prat. assic., an. 19 (1977), pt. 2, pag. 332-333
D30717
In adesione alla sentenza annotata l' A. sostiene che la presunzione di colpa di cui all' art. 2054 c. c. deve essere applicata solo quando l' incidente tra automobilista e pedone non puo' essere ricostruito, essendo il citato articolo una norma suppletiva. La qualifica di pedone, sostiene l' A., non e' sufficiente per pretendere l' integrale risarcimento poiche' la legge riconosce al pedone dei diritti ma richiede anche l' adempimento di specifici doveri. (Nella fattispecie l' utilizzazione del marciapiede).
art. 2054 c.c. art. 134 d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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