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Documento


140717
IDG810601582
81.06.01582 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Del Conte Elio
Note sull' art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857
Dir. prat. assic., an. 19 (1977), pt. 1, pag. 133-138
D31651
L' art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 stabilisce che in caso di scontro fra veicoli per i quali vi e' obbligo di assicurazione, i conducenti debbono denunciare il sinistro servendosi del modulo fornito dell' impresa e che se il modulo e' firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume che esso si sia verificato nelle circostanze e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. La presunzione, secondo l' A., riguarda le circostanze, le modalita' e gli effetti ma non gia' il sinistro nella sua essenza che costituendo il presupposto oggettivo del valore probatorio del modulo, deve formare oggetto di prova preliminare.
art. 5 d.l. 23 dicembre 1976, n. 857
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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