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Documento


140727
IDG810601592
81.06.01592 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Castana Antonino
La legittimazione rappresentativa degli agenti di assicurazione e l' art. 22 legge n. 990 del 1969
comunicazione al convegno dell' Aida sezione Piemonte Val d' Aosta, St. Vincent 22 e 23 ottobre 1977
Dir. prat. assic., an. 19 (1977), pt. 1, pag. 359-379
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31651; D3178
L' A. esamina il problema della legittimazione a ricevere la richiesta del risarcimento del danno che il danneggiato in un sinistro stradale deve inviare all' assicuratore ai sensi dell' art. 22 l. 990/1969. Cio' perche' parte della giurisprudenza ha ritenuto unica competente a ricevere la richiesta la Compagnia nella sua sede legale. L' A. sostiene che legittimati a ricevere la richiesta sono i cosiddetti agenti in economia perche' veri e propri istitori, ma non egualmente i produttori. Per cio' che riguarda gli agenti a gestione libera sono legittimati a ricevere la richiesta se muniti di rappresentanza.
art. 22 l. 24 dicembre 1969, n. 990
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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