| 140739 | |
| IDG810602071 | |
| 81.06.02071 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Geri Vinicio
| |
| Il massimale della polizza di assicurazione della responsabilita'
civile, la svalutazione monetaria e la mora dell' assicuratore
| |
| | |
| relazione al secondo convegno giuridico nazionale "Citta' di Udine"
organizzato dal Centro friulano di studi giuridici, Udine, 20-22
giugno 1980
| |
| | |
| | |
| | |
| Dir. prat. assic., an. 23 (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 13-40
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D31650; D31651
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A. rileva che l' assicuratore, come portatore di un duplice
interesse, il proprio e quello dell' assicurato e' tenuto, nella
gestione della lite, alla diligenza del buon padre di famiglia. Puo',
in caso contrario, essere chiamato a rispondere oltre il massimale
non gia' come conseguenza diretta delle clausole contrattuali ma in
via risarcitoria avendo tenuto un comportamento del quale puo' essere
affermata l' efficacia causale rispetto al pregiudizio. Dal ritardo
nella liquidazione del sinistro, sorge per l' assicuratore l' obbligo
di corrispondere, a titolo risarcitorio, e per effetto della mora, la
svalutazione monetaria ma questo obbligo dell' assicuratore va
rigorosamente limitato al periodo di tempo corrispondente al ritardo.
La prova di questo ritardo va data secondo l' A. dal danneggiato ma
non esiste, contrariamente a quanto la piu' recente giurispurdenza
afferma, una presunzione di colpa nei confronti dell' assicuratore
con conseguente onere a suo carico di provare il contrario.
| |
| | |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |