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Documento


140739
IDG810602071
81.06.02071 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Geri Vinicio
Il massimale della polizza di assicurazione della responsabilita' civile, la svalutazione monetaria e la mora dell' assicuratore
relazione al secondo convegno giuridico nazionale "Citta' di Udine" organizzato dal Centro friulano di studi giuridici, Udine, 20-22 giugno 1980
Dir. prat. assic., an. 23 (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 13-40
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31650; D31651
L' A. rileva che l' assicuratore, come portatore di un duplice interesse, il proprio e quello dell' assicurato e' tenuto, nella gestione della lite, alla diligenza del buon padre di famiglia. Puo', in caso contrario, essere chiamato a rispondere oltre il massimale non gia' come conseguenza diretta delle clausole contrattuali ma in via risarcitoria avendo tenuto un comportamento del quale puo' essere affermata l' efficacia causale rispetto al pregiudizio. Dal ritardo nella liquidazione del sinistro, sorge per l' assicuratore l' obbligo di corrispondere, a titolo risarcitorio, e per effetto della mora, la svalutazione monetaria ma questo obbligo dell' assicuratore va rigorosamente limitato al periodo di tempo corrispondente al ritardo. La prova di questo ritardo va data secondo l' A. dal danneggiato ma non esiste, contrariamente a quanto la piu' recente giurispurdenza afferma, una presunzione di colpa nei confronti dell' assicuratore con conseguente onere a suo carico di provare il contrario.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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