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Documento


140748
IDG810602277
81.06.02277 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Perissinotti Bisoni Ottorino
Interrogatorio formale e legge 24 dicembre 1969, n. 990
Assic., an. 48 (1981), fasc. 3, pt. 1, pag. 250-265
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31651; D41531
L' A. rileva che il danneggiato che agisca in giudizio direttamente contro l' assicuratore per ottenere il risarcimento del danno derivante da fatto illecito dell' assicurato, deve provare non solo tale fatto ma anche l' operativita' del rapporto assicurativo. Per raggiungere la prova sul fatto illecito, il danneggiato attore non puo' provocare la confessione dell' assicuratore mediante interrogatorio formale. Infatti l' assicuratore non ha avuto, quando l' ha avuto, notizia di esso da parte dell' assicurato. L' A. conclude che l' interrogatorio formale non puo' essere deferito sul fatto illecito perche' inammissibile e irrilevante.
l. 24 dicembre 1969, n. 990
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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