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140773
IDG810900583
81.09.00583 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gaito Alfredo
In tema di giudizio direttissimo obbligatorio
nota a Cass. sez. I pen. 31 gennaio 1978
Cass. pen., an. 19 (1979), fasc. 1-2, pag. 131-136
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6250; D6253
L' A. critica l' indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, dalla interpretazione dell' art. 2 l. 497/1974 si ricava la necessita' di adottare, per i reati in esso previsti, il rito direttissimo al di fuori di tutte le condizioni previste dal codice di procedura penale, eccettuata quella della non necessita' di speciali indagini. Infatti il citato art. 2, prevedendo una deroga alla disciplina del giudizio direttissimo, fa esplicito richiamo unicamente "a quanto previsto dal comma 1 dell' art. 502 c.p.p.". Conseguentemente l' obbligatorieta' all' adozione del rito speciale si riduce alla sola ipotesi di arresto in flagranza. L' A. critica infine la conclusione raggiunta dalla sentenza annotata che, pur ammettendo che il reato tentato e' figura criminosa autonoma, ha ritenuto obbligatorio il rito direttissimo anche nel caso della ipotesi tentata dei reati indicati nell' art. 2 l. 497/1974.
art. 502 c.p.p. art. 2 l. 14 ottobre 1974, n. 497
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