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140780
IDG810900506
81.09.00506 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazza Leonardo
Diffida del Procuratore della Repubblica e organizzazione interna della pubblica amministrazione
nota a Proc. Rep. Bolzano 6 marzo 1979
Giur. merito, an. 13 (1981), fasc. 2, pt. 2, pag. 468-473
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6101; D6102; D51114; D022; D60301
La diffida del Procuratore della Repubblica alla pubblica amministrazione, perche' rinnova una situazione antigiuridica che potrebbe determinare reati futuri, non puo' essere ammissibile. Gli artt. 219 e 231 c.p.p. hanno finalita' riepilogative, non comportano deroghe alle diverse disposizioni legislative attributive di poteri al pubblico ministero. L' ordine urgente non attribuisce all' organo in questione alcun potere di intervento, in assenza di reati, nell' organizzazione interna della pubblica amministrazione.
art. 219 c.p.p. art. 231 c.p.p. art. 328 c.p. art. 97 Cost. d.p.r. 27 marzo 1969, n. 128 d.p.r. 26 marzo 1975, n. 469 d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752
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