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| IDG810900582 | |
| 81.09.00582 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Marziale Giuseppe
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| Proprio inammissibili le sentenze "additive" in materia penale?
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| nota a Cass. sez. II pen. 30 marzo 1976
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| Cass. pen., an. 19 (1979), fasc. 1-2, pag. 48-53
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D02143; D660
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| L' A. afferma la piena validita' delle sentenze "additive" con le
quali la Corte Costituzionale, nel dichiarare l' illegittimita' di
una disposizione di legge in quanto carente di uno o piu ' precetti,
integra il contenuto introducendo cio' che mancava. L' A. precisa che
il piu' delle volte la Corte si e' limitata ad anticipare la
soluzione che poi il legislatore avrebbe dovuto adottare per
eliminare il vizio di incostituzionalita'. In tali casi non vi
sarebbe ne' lesione della prerogativa del Parlamento - la cui nuova
decisione apparirebbe addirittura costituzionalmente necessaria - ne'
indebita interferenza con l' attivita' ermeneutica dei giudici
ordinari in quanto una disposizione parzialmente incostituzionale
comporta l' introduzione dei precetti mancanti. In diritto penale
poi, i soli casi riscontrabili sono quelli di sentenze riduttive
della portata di fattispecie legislative. In tal senso, le sentenze
additive non contrastano con l' art. 25 Cost. in quanto le stesse
sono dirette a rafforzare la tutela dei diritti individuali
riconosciuti dalla Costituzione estendendo l' ambito di operativita'
dell' art. 25 all' attivita' legislativa.
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| art. 21 Cost.
art. 25 Cost.
art. 415 c.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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