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140854
IDG810900602
81.09.00602 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Favino Luigi
Non punibilita' del mutamento di destinazione urbanistica
nota a Cass. sez. III pen. 18 febbraio 1980, n. 2228
Riv. pen., an. 107 (1981), fasc. 1, pag. 62-63
D540; D544
Questa sentenza merita di essere segnalata. Accertato che il mutamento di destinazione degli immobili o d' abitazione ad uffici avvenne senza l' esecuzione di lavori di trasformazione o di adattamento ma soltanto in seguito ai contratti di locazione per tale uso diverso; che nessuna norma prevede espressamente e sanziona penalmente il mutamento di destinazione senza esecuzioni di lavori di trasformazione o di adattamento, consegue inequivocabilmente che nessuna sanzione puo' comminarsi quando il locatore abbia rispettato la diversa destinazione d' uso, per la quale abbia ottenuto la disponibilita' o il rilasco dell' immobile. Ne' puo' configurarsi il reato di cui all' art. 221 testo unico leggi sanitarie dal momento che detta norma non prevede ne' espressamente la invalidita' della licenza di abitabilita' in caso di mutamento di destinazione d' uso, ne' indirettamente attraverso il richiamo delle norme igienico-sanitarie locali: precisandosi che l' oggetto della tutela presa in considerazione dal citato art. 221 non comprende alcuno dei fenomeni distintivi ma soltanto la necessita' di salvaguardare esigenze igienico-sanitarie e quindi esclusivamente la salute.
art. 221 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 art. 12 disp. prel. c.c. art. 14 disp. prel. c.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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