Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


140856
IDG810900604
81.09.00604 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Balsano Luigi
Assenso preliminare e concessione edilizia
Riv. pen., an. 107 (1981), fasc. 2, pag. 117-120
D540; D18220
La l. 10/1977 fa obbligo al proprietario del suolo ed ogni avente diritto di presentare al sindaco la domanda per costruire. La domanda e' il presupposto della concessione e condizione "sine qua non" dell' inizio del procedimento amministrativo. In forza dell' art. 2 legge citata il rilascio della concessione "deve" comportare la preventiva corresponsione di un contributo commisurato dall' incidenza delle spese di urbanizzazione e spese di costruzione. Con la domanda, atto privato, inizia l' iter normale del procedimento amministrativo. Altri requisiti essenziali della concessione sono la forma scritta ad probationem ed il contenuto che deve essere dichiarazione di volonta' del sindaco trasfusa in un atto chiaro, univoco e certo. In tali casi e' il sindaco che provvede all' acquisizione dei pareri della Commissione Edilizia Comunale (C.E.C.), dell' ufficiale sanitario, del Genio Civile e della Sovraintendenza, richiedendo loro il c.d. "assegno preliminare edilizio". Esso non e' previsto espressamente da alcuna legge, ma l' A. ritiene che vada qualificato quale atto amministrativo, interno non autonomo, atto non impugnabile, che difetta di quella manifestazione di volonta' chiara, univoca e certa che da' il tono di definitivita' e vincolativita' alla concessione edilizia. L' assenso preliminare dunque non puo' equipararsi alla concessione edilizia, ma al pari di essa costituisce un atto integrativo del precetto penale per cui l' errore che cade sul suo contenuto non scrimina.
art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 1 l. 28 gennaio 1977, n. 10 art. 2 l. 28 gennaio 1977, n. 10 art. 4 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati