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| IDG810900604 | |
| 81.09.00604 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Balsano Luigi
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| Assenso preliminare e concessione edilizia
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| Riv. pen., an. 107 (1981), fasc. 2, pag. 117-120
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| D540; D18220
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| La l. 10/1977 fa obbligo al proprietario del suolo ed ogni avente
diritto di presentare al sindaco la domanda per costruire. La domanda
e' il presupposto della concessione e condizione "sine qua non" dell'
inizio del procedimento amministrativo. In forza dell' art. 2 legge
citata il rilascio della concessione "deve" comportare la preventiva
corresponsione di un contributo commisurato dall' incidenza delle
spese di urbanizzazione e spese di costruzione. Con la domanda, atto
privato, inizia l' iter normale del procedimento amministrativo.
Altri requisiti essenziali della concessione sono la forma scritta ad
probationem ed il contenuto che deve essere dichiarazione di volonta'
del sindaco trasfusa in un atto chiaro, univoco e certo. In tali casi
e' il sindaco che provvede all' acquisizione dei pareri della
Commissione Edilizia Comunale (C.E.C.), dell' ufficiale sanitario,
del Genio Civile e della Sovraintendenza, richiedendo loro il c.d.
"assegno preliminare edilizio". Esso non e' previsto espressamente da
alcuna legge, ma l' A. ritiene che vada qualificato quale atto
amministrativo, interno non autonomo, atto non impugnabile, che
difetta di quella manifestazione di volonta' chiara, univoca e certa
che da' il tono di definitivita' e vincolativita' alla concessione
edilizia. L' assenso preliminare dunque non puo' equipararsi alla
concessione edilizia, ma al pari di essa costituisce un atto
integrativo del precetto penale per cui l' errore che cade sul suo
contenuto non scrimina.
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| art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150
art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765
art. 1 l. 28 gennaio 1977, n. 10
art. 2 l. 28 gennaio 1977, n. 10
art. 4 l. 28 gennaio 1977, n. 10
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