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140861
IDG810900611
81.09.00611 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Annunziata Michele
Equo canone e tentativi di estorsione
nota a Cass. sez. II pen. 24 aprile 1980
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 2, pt. 2, pag. 61-63
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51903; D5011; D30640
La questione se integri gli estremi del tentativo di estorsione il comportamento del locatore, il quale, dopo aver stipulato un contratto di locazione ad immobile destinato ad abitazione, minacci di non dare esecuzione al contratto, se non gli venga corrisposto anticipatamente una ulteriore somma di danaro rispetto a quella dovuta ai sensi della l. 392/1978, e' stata risolta dalla sentenza annotata nel senso di ravvisare gli estremi del reato tentato. Tale ragionamento pare condivisibile, almeno in parte; infatti l' art. 79 della legge citata se per un verso determina la nullita' del patto maggiorativo del canone in contrasto con la legge, non esclude per altro che il comportamento del locatore assuma rilevanza penale. Non si tiene conto pero' dell' art. 80 stessa legge per il quale se il conduttore, ad esempio, destina l' immobile locato ad uso commerciale, il canone puo' essere liberamente stabilito dalle parti e se le parti non si accordano il conduttore dovra' rilasciare l' immobile al proprietario. In tal caso -si chiede l' A.- ricorrono ancora gli estremi del tentativo di estorsione? A porre ulteriori dubbi interviene autorevole dottrina, sostenendo che il delitto di estorsione sarebbe escluso ove l' atto di disposizione patrimoniale della vittima dell' intimidazione fosse nullo.
art. 28 l. 23 maggio 1950, n. 253 art. 79 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 80 l. 27 luglio 1978, n. 392
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