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| IDG810900611 | |
| 81.09.00611 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Annunziata Michele
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| Equo canone e tentativi di estorsione
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| nota a Cass. sez. II pen. 24 aprile 1980
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| Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 2, pt. 2, pag. 61-63
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51903; D5011; D30640
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| La questione se integri gli estremi del tentativo di estorsione il
comportamento del locatore, il quale, dopo aver stipulato un
contratto di locazione ad immobile destinato ad abitazione, minacci
di non dare esecuzione al contratto, se non gli venga corrisposto
anticipatamente una ulteriore somma di danaro rispetto a quella
dovuta ai sensi della l. 392/1978, e' stata risolta dalla sentenza
annotata nel senso di ravvisare gli estremi del reato tentato. Tale
ragionamento pare condivisibile, almeno in parte; infatti l' art. 79
della legge citata se per un verso determina la nullita' del patto
maggiorativo del canone in contrasto con la legge, non esclude per
altro che il comportamento del locatore assuma rilevanza penale. Non
si tiene conto pero' dell' art. 80 stessa legge per il quale se il
conduttore, ad esempio, destina l' immobile locato ad uso
commerciale, il canone puo' essere liberamente stabilito dalle parti
e se le parti non si accordano il conduttore dovra' rilasciare l'
immobile al proprietario. In tal caso -si chiede l' A.- ricorrono
ancora gli estremi del tentativo di estorsione? A porre ulteriori
dubbi interviene autorevole dottrina, sostenendo che il delitto di
estorsione sarebbe escluso ove l' atto di disposizione patrimoniale
della vittima dell' intimidazione fosse nullo.
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| art. 28 l. 23 maggio 1950, n. 253
art. 79 l. 27 luglio 1978, n. 392
art. 80 l. 27 luglio 1978, n. 392
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