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140863
IDG810900615
81.09.00615 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Jorio Marcello
Rapporti tra imprenditore fallito, ma assolto dalla bancarotta, e gestore di fatto non dichiarato fallito
nota a Trib. Napoli sez. III 10 aprile 1980
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 141-144
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5373; D31320
La pronuncia commentata affronta il caso dell' imprenditore commerciale fallito che viene assolto dalla imputazione di bancarotta fraudolenta mentre viene condannato per lo stesso reato, il coimputato, suo socio di fatto, non dichiarato fallito. L' A. della nota, richiamata la natura di reato "proprio" della bancarotta (art. 216 l. fall.), sottolinea che ai fini dell' applicabilita' della norma devono coesistere le due qualita' di imprenditore e fallito e che la legge fallimentare non prevede specifiche eccezioni alla normativa generale in materia di concorso. Il Tribunale, nella decisione annotata, male applicherebbe dunque tali fondamentali principi, a nulla valendo citare una massima della Cassazione che si riferisce al fallimento di societa' e che responsabilizza i gestori di fatto. Inoltre va notato che la normativa sul punto presuppone una specifica procedura che sfocia nella sentenza dichiarativa di fallimento e che non e' possibile superare la mancanza di un provvedimento del Tribunale Civile con un accertamento autonomo in sede penale.
art. 48 c.p. art. 216 l. fall. art. 223 l. fall.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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