Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


140866
IDG810900624
81.09.00624 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pagni Cristina
Riflessi penalistici delle violazioni della legge sull' equo canone
nota a Cass. sez. II pen. 24 aprile 1980
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 6, pt. 2, pag. 264-274
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640; D51903
La Cassazione, con la massima annotata, ha implicitamente interpretato l' art. 79 legge sull' equo canone nel senso che le sanzioni civilistiche ivi richiamate ben possono coesistere con quelle penali laddove di volta in volta la condotta assunta dal locatore contenga tutti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa. Nel caso di specie s' e' ritenuto sussistere il reato di cui all' art. 629 c.p. nell' ipotesi in cui il locatore minacci di non dare esecuzione al contratto, al fine di costringere il conduttore a corrispondergli una somma di "buona entrata oltre il canone di legge". Gli elementi della fattispecie, che qui intervengono, sono la minaccia, l' ingiusto profitto e l' altrui danno. La minaccia consisterebbe nell' uso della coercizione della volonta' dell' altro contraente in pregiudizio del patrimonio di lui; l' ingiusto profitto nel maggior arricchimento rispetto a quello consentito dalla norma imperativa dell' art. 79 della legge; il danno nella lesione del diritto costitutivo all' "abitazione, bene giuridico protetto dall' ordinamento e leso con la privazione dell' alloggio". Piu' specificatamente si e' argomentato nel senso che la condotta del locatore si identificherebbe in una "omissione"; sicche', non esistendo nel nostro ordinamento un obbligo a contrarre ne' esistendo un obbligo giuridico di rimuovere il danno dell' aspirante locatario, legato alla carenza di alloggi, si escluderebbe l' integrabilita' della figura criminosa in esame. Ma il proprietario che non esercita nei modi di legge la sua facolta' di locare pone in essere una condotta attiva sia sotto il profilo del vantaggio che del contenuto, ancorche' essa si estrinseca attraverso un comportamento negativo, e cio' che assume rilievo e' il modo con cui il proprietario stipula il contratto, cioe' il "come". A tal proposito la legge sull' equo canone detta rigide regole comportamentali dimodoche', ove si violi il vincolo che delimita l' autonomia negoziale, si determina l' ingiustizia della minaccia.
art. 1339 c.c. art. 1418 c.c. art. 1419 c.c. art. 1438 c.c. art. 612 c.p. art. 629 c.p. art. 41 Cost. art. 42 Cost. art. 28 l. 23 maggio 1950, n. 253 art. 79 l. 27 luglio 1978, n. 392
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati