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140912
IDG810800634
81.08.00634 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Serges Giovanni
Giudizio amministrativo e conflitto di attribuzioni fra Stato e Regione
Diritto e societa', (1981), fasc. 3, pag. 635-660
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0312; D0310; D1553
L' A. esamina taluni aspetti dei rapporti tra giudizio amministrativo e conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione con particolare riferimento alla impugnazione degli atti di controllo dello Stato sulle Regioni. L' analisi prende le mosse da recenti atteggiamenti della giurisprudenza amministrativa che, talvolta negando la possibilita' di impugnare gli atti di controllo dinanzi alla Corte Costituzionale, altre volte, invece, affermando la esclusiva giurisdizione della Corte, hanno evidenziato come la assoluta carenza di una disciplina che regoli i rapporti tra i due giudizi sia spesso causa di confusione di ruoli. La Cassazione poi ha spesso negato la possibilita' di interferenze tra i due giudizi, cosi', di fatto, eludendo il problema. Illustrando il rapporto di controllo Stato-Regione, l' A. evidenzia come da questo, spesso caratterizzato da atteggiamenti scarsamente obiettivi dell' organo di controllo, emergano con frequenza situazioni di interesse legittimo in capo alla Regione e come questa circostanza, alla luce della nuova dimensione assunta dagli interessi legittimi (intesi come mezzi di tutela piena per correggere le disfunzioni del potere) giustifichi la preferenza della Regione per la tutela giurisdizionale amministrativa. D' altra parte, la giurisprudenza costituzionale in materia di conflitti tra Stato e Regione ha ormai da tempo superato il vecchio concetto della "vindicatio potestatis" ed ha ritenuto che il conflitto sia ipotizzabile anche nell' ipotesi in cui dall' esercizio di una competenza spettante all' altro Ente, sia derivata una menomazione alla propria sfera di competenza, finendo cosi' per allargare in maniera assai rilevante le situazioni legittimanti il conflitto. Evidente, in questa prospettiva, come un atto di controllo che, ad esempio, presenti profili di illegittimita' amministrativa, possa essere ritenuto, sotto una diversa ottica, idoneo a menomare attribuzioni costituzionalmente garantite. L' A. esamina poi le varie ipotesi di coordinamento tra i due giudizi formulate dalla dottrina e sottolinea come esse, astrattamente valide quanto meno a ridurre i rischi di una duplicazione di giudizi, rimangono sostanzialmente affidate alla sensibilita' dei giudici. Tra queste, l' ipotesi dell' apertura del conflitto anche a soggetti diversi dallo Stato e dalla Regione, appare la piu' praticabile ed in fondo non e' stata esclusa dalla stessa Corte. In assenza di opportuni strumenti legislativi assume carattere essenziale un intervento della Corte volto a chiarire il concetto di menomazione dell' altrui competenza, la cui sostanziale indeterminatezza appare la causa della imprecisa distinzione tra la illegittimita' amministrativa e la lesione di attribuzione costituzionalmente garantita.
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