| L' A. esamina taluni aspetti dei rapporti tra giudizio amministrativo
e conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione con particolare
riferimento alla impugnazione degli atti di controllo dello Stato
sulle Regioni. L' analisi prende le mosse da recenti atteggiamenti
della giurisprudenza amministrativa che, talvolta negando la
possibilita' di impugnare gli atti di controllo dinanzi alla Corte
Costituzionale, altre volte, invece, affermando la esclusiva
giurisdizione della Corte, hanno evidenziato come la assoluta carenza
di una disciplina che regoli i rapporti tra i due giudizi sia spesso
causa di confusione di ruoli. La Cassazione poi ha spesso negato la
possibilita' di interferenze tra i due giudizi, cosi', di fatto,
eludendo il problema. Illustrando il rapporto di controllo
Stato-Regione, l' A. evidenzia come da questo, spesso caratterizzato
da atteggiamenti scarsamente obiettivi dell' organo di controllo,
emergano con frequenza situazioni di interesse legittimo in capo alla
Regione e come questa circostanza, alla luce della nuova dimensione
assunta dagli interessi legittimi (intesi come mezzi di tutela piena
per correggere le disfunzioni del potere) giustifichi la preferenza
della Regione per la tutela giurisdizionale amministrativa. D' altra
parte, la giurisprudenza costituzionale in materia di conflitti tra
Stato e Regione ha ormai da tempo superato il vecchio concetto della
"vindicatio potestatis" ed ha ritenuto che il conflitto sia
ipotizzabile anche nell' ipotesi in cui dall' esercizio di una
competenza spettante all' altro Ente, sia derivata una menomazione
alla propria sfera di competenza, finendo cosi' per allargare in
maniera assai rilevante le situazioni legittimanti il conflitto.
Evidente, in questa prospettiva, come un atto di controllo che, ad
esempio, presenti profili di illegittimita' amministrativa, possa
essere ritenuto, sotto una diversa ottica, idoneo a menomare
attribuzioni costituzionalmente garantite. L' A. esamina poi le varie
ipotesi di coordinamento tra i due giudizi formulate dalla dottrina e
sottolinea come esse, astrattamente valide quanto meno a ridurre i
rischi di una duplicazione di giudizi, rimangono sostanzialmente
affidate alla sensibilita' dei giudici. Tra queste, l' ipotesi dell'
apertura del conflitto anche a soggetti diversi dallo Stato e dalla
Regione, appare la piu' praticabile ed in fondo non e' stata esclusa
dalla stessa Corte. In assenza di opportuni strumenti legislativi
assume carattere essenziale un intervento della Corte volto a
chiarire il concetto di menomazione dell' altrui competenza, la cui
sostanziale indeterminatezza appare la causa della imprecisa
distinzione tra la illegittimita' amministrativa e la lesione di
attribuzione costituzionalmente garantita.
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