| L' A. prende lo spunto dalla decisione della Corte Eur. Dir. Uomo del
26 aprile 1979 sul caso Sunday Times, originatosi da restrizioni alla
liberta' d' espressione di giornalisti inglesi riconosciute poi
illegittime dalla Corte, per evidenziare gli elementi di novita'
relativamente all' interpretazione del ruolo e dei limiti della
liberta' d' espressione nella Convenzione. Si esamina dapprima,
considerando i precedenti giurisprudenziali e dottrinali in materia,
quale sia il concetto di "legge" accolto nella Convenzione allorche'
si prescrive che le restrizioni alle liberta' siano "previste dalla
legge", concludendo che i requisiti della "legge" per la Convenzione
sono sia formali, nel senso della tradizione liberale, sia
sostanziali, in omaggio alle attuali concezioni di democrazia
sostanziale. L' A. si sofferma poi, sempre esaminando i precedenti
giurisprudenziali e le ricostruzioni dottrinali, sulla teoria del
"margine di discrezionalita'" di cui gli Stati godono nei confronti
dell' attivita' di controllo degli organi della Convenzione. Si
dimostra che tale istituto, "creato" dalla giurisprudenza della
Commissione e della Corte, e' in realta' un utile schermo alle loro
reali funzioni di "mediazione" piuttosto che di giurisdizione. La
ricerca si conclude con la dimostrazione che la liberta' d'
espressione costituisce elemento coessenziale alla concezione di
"societa' democratica" accolta in Convenzione, particolarmente
attenta ai valori della parteciapazione e del controllo democratico
delle istituzioni.
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