| Alla luce dei concetti gia' esposti in uno scritto precedente, nel
quale si esaminano i "raid" di Entebbe, Mogadiscio e Larnaca
(Panzera, "Raids" e protezione dei cittadini all' estero, in Rivista
di diritto internazionale, 1978, pp. 759-775), l' A. analizza i
problemi internazionalistici connessi al fallito tentativo
statunitense, del 25 aprile 1980, di operare un raid nell' Iran per
liberare gli ostaggi quivi detenuti sin dal 4 novembre 1979. L' A.
rileva come, a prima vista, l' operazione statunitense potrebbe
apparire giustificata in base al diritto di legittima difesa, di cui
all' art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, in quanto - nella
specie - ricorrevano congiuntamente due presupposti che, invece,
difettavano nei casi esaminati nello scritto precedente: a) l'
avvenuto compimento di atti di violenza contro organi dello Stato
interventore; b) l' imputabilita' di tali atti di violenza allo Stato
territoriale. Precisa, peraltro, come - nemmeno in questi ipotesi -
appaia corretto il ricorso alla scriminante della legittima difesa in
quanto non e' realistico configurare come "attacco armato" gli atti
di violenza compiuti dagli iraniani contro gli agenti
diplomatico-consolari statunitensi. Sulla base dei dati offerti dalla
prassi, l' A. afferma che, anche in questo caso, la violazione della
sovranita' territoriale iraniana deve ritenersi giustificata in base
al potere dello Stato nazionale di proteggere la vita dei propri
cittadini all' estero. La prassi recente, per quanto ancora fluida,
evidenzia - infatti - la riviviscenza della norma consuetudinaria
classica costituente il fondamento di detto potere. Le note
disfunzioni al sistema di sicurezza collettiva, contemplato al cap.
VII della Carta delle Nazioni Unite, rendendo inefficaci le garanzie
offerte agli Stati in contraccambio del divieto dell' uso individuale
della forza, hanno temperato il divieto di cui all' art. 2, par. 4,
della Carta medesima, rendendo ammissibile il ricorso a forme di
autotutela dei singoli Stati in ipotesi simili a quella in esame.
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