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140926
IDG811100079
81.11.00079 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Panzera Antonio Filippo
A proposito del "raid" statunitense in Iran
Riv. dir. intern., vol. 64, (1981), fasc. 1, pag. 67-82
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D854
Alla luce dei concetti gia' esposti in uno scritto precedente, nel quale si esaminano i "raid" di Entebbe, Mogadiscio e Larnaca (Panzera, "Raids" e protezione dei cittadini all' estero, in Rivista di diritto internazionale, 1978, pp. 759-775), l' A. analizza i problemi internazionalistici connessi al fallito tentativo statunitense, del 25 aprile 1980, di operare un raid nell' Iran per liberare gli ostaggi quivi detenuti sin dal 4 novembre 1979. L' A. rileva come, a prima vista, l' operazione statunitense potrebbe apparire giustificata in base al diritto di legittima difesa, di cui all' art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, in quanto - nella specie - ricorrevano congiuntamente due presupposti che, invece, difettavano nei casi esaminati nello scritto precedente: a) l' avvenuto compimento di atti di violenza contro organi dello Stato interventore; b) l' imputabilita' di tali atti di violenza allo Stato territoriale. Precisa, peraltro, come - nemmeno in questi ipotesi - appaia corretto il ricorso alla scriminante della legittima difesa in quanto non e' realistico configurare come "attacco armato" gli atti di violenza compiuti dagli iraniani contro gli agenti diplomatico-consolari statunitensi. Sulla base dei dati offerti dalla prassi, l' A. afferma che, anche in questo caso, la violazione della sovranita' territoriale iraniana deve ritenersi giustificata in base al potere dello Stato nazionale di proteggere la vita dei propri cittadini all' estero. La prassi recente, per quanto ancora fluida, evidenzia - infatti - la riviviscenza della norma consuetudinaria classica costituente il fondamento di detto potere. Le note disfunzioni al sistema di sicurezza collettiva, contemplato al cap. VII della Carta delle Nazioni Unite, rendendo inefficaci le garanzie offerte agli Stati in contraccambio del divieto dell' uso individuale della forza, hanno temperato il divieto di cui all' art. 2, par. 4, della Carta medesima, rendendo ammissibile il ricorso a forme di autotutela dei singoli Stati in ipotesi simili a quella in esame.
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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