| L' A. prende in esame le norme della nuova Costituzione sovietica,
emanata il 7 ottobre 1977, che interessano le relazioni o il diritto
internazionale. Dopo aver messo in luce il ruolo egemone che la
Costituzione esplicitamente assegna al Partito Comunista dell' URSS,
con un rilevante ridimensionamento anche sul piano formale delle
competenze assegnate agli organi costituzionali (Soviet supremo,
Presidium e Soviet dei ministri), vengono analizzati i principi guida
della politica estera sovietica a seconda che questa si rivolga a
Stati con sistema socio-economico differente o a Stati socialisti. L'
analisi delle norme relative alle competenze degli organi
costituzionali, nella materia considerata, mette in luce come tutte
le piu' importanti decisioni vengano in effetti assunte dal Presidium
del Soviet Supremo, il quale e' chiamato ad esercitare "le funzioni
di organo massimo del potere statale". Viene, quindi, preso in esame
l' argomento della stipulazione dei trattati che viene anche
analizzato alla luce della legge 1 settembre 1978, relativa alle
procedure per la conclusione, l' attuazione e la denuncia dei
trattati. Ampio risalto e' dato ai caratteri delle tre diverse
categorie di accordi (interstatali, intergovernativi e fra
amministrazioni) previste sia dalla Costituzione che dalla citata
legge. L' adattamento dell' ordinamento interno sovietico al diritto
internazionale non trova, viceversa, riscontro nella nuova
Costituzione. Alla luce della prassi successiva alla sua emanazione,
l' ordinamento sovietico ha accolto la soluzione di inserire negli
atti normativi interni norme che realizzano la prevalenza della norma
internazionalele convenzionale. Brevi cenni, infine, sono dedicati ai
poteri degli Stati federati ed alle norme relative alla cittadinanza
e al trattameno degli stranieri.
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