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140947
IDG810601379
81.06.01379 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zoppis Eugenio
nota a Pret. Rimini 31 dicembre 1979
Sicur. soc., an. 36 (1981), fasc. 1, pag. 134-136
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7011
Stabilisce la sentenza annotata che, per effetto della pronuncia n. 93/1977 della Corte Costituzionale, il grado minimo di inabilita' permanente derivante da malattia professionale richiesto per il conseguimento della rendita e' dell' 11%, identico cioe' a quello derivante da infortunio. L' A. condivide la decisione, osservando che norma di riferimento per l' individuazione del grado minimo di tutte le tecnopatie e' sempre e solo l' art. 74 d.p.r. 1124/1965, nella nuova formulazione conseguente alla pronuncia della Corte Costituzionale, che ha eliminato ogni discriminazione tra infortunio e malattia professionale.
C. Cost. 30 maggio 1977, n. 93 art. 3 Cost. art. 38 Cost. art. 74 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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