Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


140949
IDG810601381
81.06.01381 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bello A.
nota a Trib. Treviso 30 settembe 1980
Sicur. soc., an. 36 (1981), fasc. 1, pag. 138-140
D7064
Stabilisce la sentenza annotata che quanto corrisposto dai figli ai genitori, a titolo affettivo, non e' computabile ai fini del reddito delle persone fisiche. Pertanto, sussistendo il diritto alla pensione sociale, e' illegittima la revoca da parte dell' INPS. L' A. condivide la decisione, osservando che l' INPS non puo' sostituirsi agli uffici incaricati di certificare l' ammontare dei redditi; inoltre l' art. 443 c.c. non pone un' alternativa tra pensione sociale e assegno di mantenimento o alimentare, ammettendo implicitamente la concorrenza tra solidarieta' familiare e intervento previdenziale.
art. 443 c.c. l. 30 aprile 1969, n. 153 l. 16 aprile 1974, n. 114
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati