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140951
IDG810601383
81.06.01383 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Magnino C.
nota a Cass. sez. un. 1 ottobre 1980, n. 5330
Sicur. soc., an. 36 (1981), fasc. 1, pag. 144-149
D71124; D74
Con la sentenza annotata la Corte di Cassazione stabilisce che la norma dichiarativa della natura privatistica degli Enti di Patronato non ha effetti retroattivi; non puo' quindi applicarsi nei confronti dei dipendenti di tali Enti cessati dal servizio prima della sua entrata in vigore, per i quali permane la competenza del giudice amministrativo nelle controversie inerenti al rapporto di lavoro. In tal modo la Cassazione, osserva l' A., prende atto che la nuova regolamentazione giuridica incide sull' assetto strutturale ed organizzativo dei Patronati, nonche' sul regime processuale e sostanziale dei relativi rapporti di lavoro. La sentenza in esame e' pertanto del tutto corretta. Cio' che desta numerose perplessita' e' invece la normativa che privatizza i Patronati, i quali, per la socialita' dei fini istituzionalmente perseguiti, potevano essere inquadrati nella categoria degli enti pubblici non economici.
l. 27 marzo 1980, n. 112
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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