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140952
IDG810601384
81.06.01384 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zoppis Eugenio
nota a Cass. sez. lav. 15 maggio 1980, n. 3225
Sicur. soc., an. 36 (1981), fasc. 1, pag. 151-153
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D761; D4193; D750
Con la sentenza annotata la Corte di Cassazione afferma che l' art. 8 legge n. 533/1973, inerente l' irrilevanza dei vizi, decadenze e preclusioni verificatisi nelle procedure amministrative in materia previdenziale, non puo' estendere la propria efficacia anche alle domande iniziali rivolte agli enti erogatori. Tale pronuncia, osserva l' A., appare assai criticabile, e in aperto contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale di merito che ritiene assai piu' ampia l' applicabilita' della norma citata, al fine di meglio garantire il generale diritto costituzionale alla prestazione assicurativa, estendendo l' efficacia sanante a tutti gli ostacoli amministrativi impedienti del riconoscimento giudiziale del diritto alla prestazione.
art. 8 l. 11 agosto 1973, n. 533
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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