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Documento


140959
IDG810601775
81.06.01775 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zoppis Eugenio
nota a Pret. Lucca 1 luglio 1980
Sicur. soc., an. 36 (1981), fasc. 2, pag. 259-261
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7011
La sentenza annotata, osserva l' A., e' conforme ad un costante orientamento giurisprudenziale che riconosce l' indennizzabilita' degli infortuni occorsi ai lavoratori durante il percorso necessario per recarsi al lavoro, ove tale infortunio sia qualificabile come avvenuto in occasione di lavoro. Senza dubbio sussiste l' occasione di lavoro in caso di infortunio del dipendente che si rechi ad una cena d' affari strumentale all' eventuale conclusione di contratti commerciali. La condivisibile decisione del Pretore, evolvendo il concetto di infortunio in itinere, colma quindi una grave lacuna legislativa dovuta alla mancata attuazione della delega di cui all' art. 31 legge n. 15/1963.
art. 4 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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