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140965
IDG810602004
81.06.02004 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Ambrosio Arcangelo
Revisione della legislazione in materia di assegni e pensioni nei casi di scioglimento del matrimonio
Sicur. soc., an. 36 (1981), fasc. 3, pag. 372-374
D30126; D70332; D30127
La legge n. 436/1978 stabilisce che, nel caso in cui l' obbligato alla somministrazione dell' assegno periodico al coniuge divorziato muoia lasciando anche un coniuge superstite, una quota degli assegni o della pensione a questi spettanti, possa essere attribuita dal Tribunale al coniuge divorziato. E' ovvio, osserva l' A., che, spettando al Tribunale il potere di decidere sull'entita' dell' assegno e sulle modalita' del' erogazione, e' sorta una situazione di incertezza normativa che ha creato ingiustizie macroscopiche. Occorre pertanto rendere certo ed oggettivo il diritto in questa importante materia, ad esempio concedendo la pensione di reversibilita' ai coniugi superstiti in proporzione alla durata del matrimonio. Ma anche per quanto riguarda la corresponsione in vita, durante il periodo lavorativo o durante la quiescenza, dell' assegno al coniuge separato occorre introdurre alcune novita', in primo luogo un minimo garantito dell' assegno stesso e poi diverse modalita' di erogazione.
l. 1 dicembre 1970, n. 898 l. 1 agosto 1978, n. 436
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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