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140966
IDG810602005
81.06.02005 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zoppis Eugenio
nota a Trib. Lecco 13 febbraio 1981
Sicur. soc., an. 36 (1981), fasc. 3, pag. 413-415
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7011
La sentenza annotata, osserva l' A., apporta un contributo innovativo in materia di sordita' da rumore del lavoratore: affermano infatti i giudici che l' elemento indispensabile richiesto dalla legge, consistente nell' attivita' manuale, deve realizzarsi sotto l' aspetto di prestazione lavorativa che costringa l' assicurato con costanza e normalita', e quindi non eccezionalmente, all' esposizione al rischio ambientale. Pertanto non risulta necessario il requisito dell' assoluta prevalenza della manualita' della prestazione, dovendosi ritenere pienamente rispettato lo spirito normativo allorche' questa risulti del tutto accessoria, strumentale o semplicemente marginale rispetto all' intellettualita' della medesima
d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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