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140967
IDG810602006
81.06.02006 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zoppis Eugenio
nota a Cass. sez. lav. 13 gennaio 1981, n. 299
Sicur. soc., an. 36 (1981), fasc. 3, pag. 416-418
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7031
Secondo la Cassazione l' art. 24 legge n. 160/1975, che determina la soglia invalidante ai fini dell' invalidita' pensionabile, non ha effetto retroattivo. La questione, osserva l' A., ha notevoli effetti per gli assicurati, atteso che la retroattivita' della norma citata, sostenuta dall' INPS, comporta l' applicabilita' del limite minimo di invalidita' pensionabile pari alla riduzione della capacita' di guadagno a meno di un terzo, anziche' della meta' come previsto dalla precedente normativa. Sotto il profilo formale la decisione appare del tutto corretta: la legge che regola la materia e' infatti esclusivamente quella vigente al momento in cui si e' verificata l' invalidita', ossia il fatto cui la legge ricollega la nascita del diritto, a nulla rilevando a tal fine la legge imperante al momento del riconoscimento in via amministrativa o giudiziale di tale diritto
art. 24 l. 3 giugno 1975, n. 160 art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 art. 11 disp. prel. c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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