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140968
IDG810602007
81.06.02007 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zoppis Eugenio
nota a Trib. Cagliari 12 dicembre 1980
Sicur. soc., an. 36 (1981), fasc. 3, pag. 419-422
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7033; D87121
La sentenza annotata stabilisce che non sussiste alcun divieto di cumulo tra pensione a carico dell' assicurazione obbligatoria italiana ed un trattamento pensionistico erogato da un istituto assicuratore estero, in forma del tutto autonoma, per effetto di periodi assicurativi e contributivi inerenti a prestazioni lavorative effettuate all' estero. La decisione, osserva l' A., e' condivisibile, fondandosi su una corretta interpretazione letterale della norma contenuta nell' art. 2 legge n. 1338/1962, contenente l' elencazione tassativa delle forme previdenziali obbligatorie ostative ai fini del cumulo, tra le quali non puo' certamente ricomprendersi il trattamento erogato da un organismo estero. Il principio dettato appare poi in perfetta armonia con la volonta' del legisaltore, volta a garantire il minimo di pensione limitando l' onere previdenziale italiano.
art. 2 l. 12 agosto 1962, n. 1338 art. 12 reg. CEE 1408/71
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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