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140969
IDG810602008
81.06.02008 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zoppis Eugenio
nota a Trib. Como 5 dicembre 1980, n. 1188
Sicur. soc., an. 36 (1981), fasc. 3, pag. 423-424
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D761; D4193; D4042
La sentenza annotata sancisce la legittimita' della soccombenza dell' INPS in un giudizio ove venga riconosciuto il diritto a pensione di invalidita' del lavoratore, con decorrenza successiva alla chiusura del procedimento amministrativo. La decisione, osserva l' A., appare del tutto condivisibile, dal momento che l' Istituto ha riconosciuto il diritto del ricorrente solo con l' esecuzione della sentenza di primo grado, peraltro tardiva e con espressa riserva di gravame e ripetizione delle somme corrisposte, non dimostrando alcuna volonta' di acquiescenza. E' opportuno pero' ricordare il costante orientamento contrario della Cassazione, che ammette una compensazione totale o parziale delle spese per giusti motivi anche nel caso di vittoria giudiziale del lavoratore.
art. 92 c.p.c. art. 91 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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