| L' A. si sofferma a considerare le evoluzioni che stanno subendo le
linee di fondo del nostro sistema di giustizia amministrativa,
attraverso una ricostruzione che ritiene non possa svilupparsi che su
basi teoriche generali. Premesso che il nostro sistema di giustizia
amministrativa e' marcato dal riparto di giurisdizione tra giudice
amministrativo e giudice ordinario, e che la giurisdizione
amministrativa appare in continua espansione a danno di quella
ordinaria, espansione accompagnata anche da una progressiva
assimilazione del processo amministrativo a quello civile, l' A.
ritiene che occorra tener conto anche degli aspetti dei rapporti
sostanziali in quanto la progressiva estensione della giurisdizione
amministrativa pare essere soprattutto il riflesso di profonde
trasformazioni che stanno avvenendo in primo luogo sul terreno del
diritto sostanziale, per cui e' su tale terreno che pone i problemi
decisivi, cercando di dare ad essi una soluzione. Ricorda quindi che
tra i problemi piu' trattati dalla nostra letteratura vi sono quello
della distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo, e
quello della distinzione tra norme di esistenza dei poteri dell'
Amministrazione e norme di azione che regolano il loro esercizio, ai
quali problemi l' A. sembra di poter intravedere una soluzione, che
ritiene di una semplicita' addirittura ironica, se viene confrontata
con le molteplicita', la pesantezza e la complicazione delle
costruzioni tentate in proposito: tale distinzione non sarebbe altro
che il riflesso della distinzione tra legge e regolamento, potendosi
sostenere le correlazioni tra normativa di azione e regolamento, e
normativa di esistenza e legislazione. Osserva che l' Amministrazione
e' sempre piu' soggetta alla legislazione, anche per quel che
riguarda la disciplina dell' esercizio dei suoi poteri da parte della
normativa di azione; e dunque il giudice amministrativo sempre piu'
largamente valuta la legittimita' della sua attivita' con lo stesso
parametro di valutazione, che e' stato esclusivo del giudice
ordinario: la legge. Pertanto di fronte all' estendersi di questo
dato tendenzialmente livellatore, l' applicazione giurisdizionale
della legge, la distinzione tra diritti soggettivi e interessi
legittimi sembra ridursi ad una rilevanza assolutamente insufficiente
a giustificare il perdurare del dualismo del nostro sistema di
giustizia amministrativa.
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