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| IDG810602024 | |
| 81.06.02024 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lupoi Maurizio
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| Attivita' del cittadino all' estero e "residenza all' estero" nella
disciplina valutaria
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| nota a Cass. sez. I civ. 2 giugno 1980, n. 3594
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| Foro it., an. 105 (1980), fasc. 10, pt. 1, pag. 2479-2485
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18121
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| L' A. dopo aver svolto alcune osservazioni critiche in generale alla
decisione annotata, si sofferma in particolare sul concetto di
residenza valutaria all' estero del cittadino italiano e sulle
questioni di legittimita' costituzionale sollevate dal coacervo delle
disposizioni emanate nel corso del 1976 in materia valutaria. Per il
concetto di "residente" nella legislazione valutaria l' A. richiama
il complesso quadro normativo prima delle nuove disposizioni emanate
nel 1976, convertito in legge n. 786 del 1956, ed il conseguente
complesso di disposizioni mirante ad accertare che il cittadino
italiano si sia effettivamente trasferito all' estero in maniera
permanente o tendenzialmente permanente. Precisa quindi come in
questo quadro normativo si sia inserita la nuova legislazione
valutaria del 1976, rilevando l' infondatezza della tesi dominante in
giurisprudenza (seguita pure dalla sentenza annotata), che ha
ritenuto le nuove leggi valutarie del 1976 intervento meramente
interpretativo, mentre ritiene trattarsi di norme profondamente
innovative, spiegandone quindi le ragioni, pur rilevando la pessima
tecnica legislativa seguita in materia. Quanto, infine, alla
questione di legittimita' costituzionale dell' art. 2 della legge n.
689 del 1976 presa in esame dalla Corte di Cassazione con la sentenza
annotata e ritenuta manifestamente infondata, l' A. rileva che la
relativa motivazione e' assai lacunosa e priva di sicuri fondamenti:
rileva inoltre che in proposito occorrerebbe rinvenire una ragione
giustificatrice della disparita' di trattamento esistente fra
lavoratori dipendenti od artigiani e lavoratori autonomi, in quanto
e' probabile che il legislatore non mirasse a creare una disparita'
siffatta, ma abbia soltanto commesso una leggerezza, alla quale la
Corte Costituzionale puo' agevolmente porre rimedio.
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| d.l. 6 giugno 1956, n. 476
d.l. 4 marzo 1976, n. 31
l. 30 aprile 1976, n. 159
d.l. 10 agosto 1976, n. 543
l. 8 ottobre 1976, n. 689
d.l. 19 novembre 1976, n. 759
l. 23 dicembre 1976, n. 863
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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