Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


140973
IDG810602024
81.06.02024 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lupoi Maurizio
Attivita' del cittadino all' estero e "residenza all' estero" nella disciplina valutaria
nota a Cass. sez. I civ. 2 giugno 1980, n. 3594
Foro it., an. 105 (1980), fasc. 10, pt. 1, pag. 2479-2485
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18121
L' A. dopo aver svolto alcune osservazioni critiche in generale alla decisione annotata, si sofferma in particolare sul concetto di residenza valutaria all' estero del cittadino italiano e sulle questioni di legittimita' costituzionale sollevate dal coacervo delle disposizioni emanate nel corso del 1976 in materia valutaria. Per il concetto di "residente" nella legislazione valutaria l' A. richiama il complesso quadro normativo prima delle nuove disposizioni emanate nel 1976, convertito in legge n. 786 del 1956, ed il conseguente complesso di disposizioni mirante ad accertare che il cittadino italiano si sia effettivamente trasferito all' estero in maniera permanente o tendenzialmente permanente. Precisa quindi come in questo quadro normativo si sia inserita la nuova legislazione valutaria del 1976, rilevando l' infondatezza della tesi dominante in giurisprudenza (seguita pure dalla sentenza annotata), che ha ritenuto le nuove leggi valutarie del 1976 intervento meramente interpretativo, mentre ritiene trattarsi di norme profondamente innovative, spiegandone quindi le ragioni, pur rilevando la pessima tecnica legislativa seguita in materia. Quanto, infine, alla questione di legittimita' costituzionale dell' art. 2 della legge n. 689 del 1976 presa in esame dalla Corte di Cassazione con la sentenza annotata e ritenuta manifestamente infondata, l' A. rileva che la relativa motivazione e' assai lacunosa e priva di sicuri fondamenti: rileva inoltre che in proposito occorrerebbe rinvenire una ragione giustificatrice della disparita' di trattamento esistente fra lavoratori dipendenti od artigiani e lavoratori autonomi, in quanto e' probabile che il legislatore non mirasse a creare una disparita' siffatta, ma abbia soltanto commesso una leggerezza, alla quale la Corte Costituzionale puo' agevolmente porre rimedio.
d.l. 6 giugno 1956, n. 476 d.l. 4 marzo 1976, n. 31 l. 30 aprile 1976, n. 159 d.l. 10 agosto 1976, n. 543 l. 8 ottobre 1976, n. 689 d.l. 19 novembre 1976, n. 759 l. 23 dicembre 1976, n. 863
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati