| L' A. evidenzia che la questione nuova affrontata con la fattispecie
all' esame della Corte di Cassazione consiste nell' aver inquadrato
la tesi dell' abbandono della proprieta' di natante nell' ambito del
contesto normativo del recupero e, specificatamente, dell' art. 508
c. nav. relativo al recupero di ufficio e alla custodia e vendita
delle cose recuperate. Al fine di poter meglio interpretare detta
fattispecie l' A. si sofferma in particolare a puntualizzare la
incerta distinzione fra gli istituti del salvataggio e del recupero,
per la quale distinzione la Corte assume come discriminante la
sussistenza del "pericolo di perdersi", e pertanto l'
assistenza-salvataggio consisterebbe nel soccorso prestato a beni che
versano in pericolo di perdersi, mentre il recupero si
identificherebbe esclusivamente con il complesso di operazioni volte
alla ricerca ed all' apprensione di un bene di cui si e' gia'
verificata la perdita. L' A. ritiene pero' l' orientamento della
Corte non convincente e svolge quindi un' analisi critica sulle
affermazioni della Corte stessa aggiungendo inoltre che tale
orientamento non tiene presente l' ampio dibattito, avviato da molti
anni in Italia, in merito ad un processo di assimilazioe fra
assistenza, salvataggio e recupero, che, in accoglimento di una
nozione unitaria di "salvage", di origine anglosassone, tende ad
evidenziarne un substrato omogeneo. L' A. conclude affermando: le
operazioni di salvataggio e di recupero hanno certamente
caratteristiche che, riguardo all' entita' del servizio, possono
differenziare le une dalle altre, ma nella loro natura sono
identiche, perche' mirano alla tutela di medesimi interessi.
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