Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


140979
IDG810602033
81.06.02033 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moschella Raffaele
La rilevanza civile della circonvenzione di incapaci
nota a Cass. sez. III civ. 20 settembre 1979, n. 4824
Foro it., an. 105 (1980), fasc. 11, pt. 1, pag. 2861-2864
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D306110; D51913
Premesse alcune considerazioni in merito all' art. 1418 comma 1 c.c., perche' chiamato alla ribalta sempre piu' spesso, quale facile scorciatoia buona per risolvere tutti i variegati rapporti di non conformita', in cui il negozio puo' trovarsi con la norma di legge e conseguente nullita' per illiceita', l' A. ritiene che questo sembra essere il caso della sentenza riportata in rassegna, per la quale il contratto concluso con violazione della norma penale che incrimina la circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.) e' nullo ex art. 1418 comma 1 c.c. e non semplicemente annullabile per incapacita' naturale del contraente circonvenuto, ex art. 428 c.c.. Secondo l' A. la strada accidentata del raffronto fra la fattispecie dell' art. 643 c.p. con quella dell' art. 428 c.c., e piu' in generale delle norme che costituiscono il sistema dell' invalidita' negoziale, andava percorsa sino in fondo: perche', se in ipotesi la circonvenzione di incapace non fosse riconducibile ad alcuno dei vizi negoziali previsti dalla normativa civile, l' unica conclusione possibile sarebbe che essa, sotto il profilo della invalidita' negoziale, sia del tutto irrilevante. In sintesi, secondo l' A., non vi e' omogeneita' fra la fattispecie dell' art. 643 c.p. e quella dell' art. 428 c.c., ed in definitiva non ritiene che manchi la possibilita' di ricondurre la circonvenzione di incapace nell' alveo dei vizi della volonta' previsti dal codice civile ex art. 1427.
art. 428 c.c. art. 1418 c.c. art. 643 c.p. art. 1427 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati