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| IDG810602033 | |
| 81.06.02033 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Moschella Raffaele
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| La rilevanza civile della circonvenzione di incapaci
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| nota a Cass. sez. III civ. 20 settembre 1979, n. 4824
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| Foro it., an. 105 (1980), fasc. 11, pt. 1, pag. 2861-2864
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D306110; D51913
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| Premesse alcune considerazioni in merito all' art. 1418 comma 1 c.c.,
perche' chiamato alla ribalta sempre piu' spesso, quale facile
scorciatoia buona per risolvere tutti i variegati rapporti di non
conformita', in cui il negozio puo' trovarsi con la norma di legge e
conseguente nullita' per illiceita', l' A. ritiene che questo sembra
essere il caso della sentenza riportata in rassegna, per la quale il
contratto concluso con violazione della norma penale che incrimina la
circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.) e' nullo ex art.
1418 comma 1 c.c. e non semplicemente annullabile per incapacita'
naturale del contraente circonvenuto, ex art. 428 c.c.. Secondo l' A.
la strada accidentata del raffronto fra la fattispecie dell' art. 643
c.p. con quella dell' art. 428 c.c., e piu' in generale delle norme
che costituiscono il sistema dell' invalidita' negoziale, andava
percorsa sino in fondo: perche', se in ipotesi la circonvenzione di
incapace non fosse riconducibile ad alcuno dei vizi negoziali
previsti dalla normativa civile, l' unica conclusione possibile
sarebbe che essa, sotto il profilo della invalidita' negoziale, sia
del tutto irrilevante. In sintesi, secondo l' A., non vi e'
omogeneita' fra la fattispecie dell' art. 643 c.p. e quella dell'
art. 428 c.c., ed in definitiva non ritiene che manchi la
possibilita' di ricondurre la circonvenzione di incapace nell' alveo
dei vizi della volonta' previsti dal codice civile ex art. 1427.
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| art. 428 c.c.
art. 1418 c.c.
art. 643 c.p.
art. 1427 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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