| 140980 | |
| IDG810602035 | |
| 81.06.02035 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Martellino Cesare
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| Ancora in tema di licenziamento per eccessiva morbilita'
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| nota a Pret. Pavia 11 luglio 1980
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| Giur. merito, an. 13 (1981), fasc. 3, pt. 1, pag. 615-623
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74700; D74470; D746
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| Premesso che la decisione annotata affronta ancora una volta i
complesso problema della legittimita' del licenziamento nella ipotesi
di eccessiva morbilita', che si inserisce nel piu' vasto fenomeno del
c.d. assenteismo, l' A. rileva che punto di partenza della disputa e'
l' art. 2110 c.c.: per tutto il periodo c.d. di comporto il datore
non puo' recedere dal contratto. Rileva pero' che mentre l'
applicabilita' della norma agli eventi morbosi, che si protraggono
ininterrottamente per un periodo che non superi quello di comporto,
e' pacifica, numerosi contrasti sono invece sorti per quanto concerne
il caso di assenze per malattia discontinue e reiterate, per le quali
la giurisprudenza ha "inventato" il licenziamento per eccessiva
morbilita'. Nota come su tale questione numerose e varie siano state
le pronuncie anche della Corte di Cassazione, opportunamente
richiamate, e delle quali evidenzia i punti di conflitto, ricordando
come a risolvere il conflitto siano infine intervenute le sezioni
unite con la sentenza n. 272 del 1980, secondo la quale la nozione di
"malattia", cui l' art. 2110 fa generico riferimento, deve ritenersi
comprensiva tanto di una malattia a lungo decorso, quanto di una
malattia breve, alla quale altre possono seguire a distanza piu' o
meno ravvicinata. L' A. conclude osservando inoltre che l' art. 110
c.c., sempre secondo le sezioni unite, viene ad assumere la funzione
di "norma di chiusura", e con il ricorso alle fonti in esso previste
e' possibile ovviare ad eventuali vuoti di disciplina lasciati dalla
contrattazione collettiva.
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| art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
art. 2910 c.c.
Cass. sez. un. 29 marzo 1980, n. 2072
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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