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Documento


141008
IDG810602104
81.06.02104 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Triola Roberto
Breve nota in tema di I.V.A. e spese processuali
nota a Cass. 14 maggio 1981, n. 3165
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1549-1550
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2315; D4042
Per quanto riguarda i rapporti tra IVA e condanna al pagamento delle spese processuali, l' A., prendendo spunto dalla sentenza della Cassazione in commento, enuclea alcune particolari questioni. In particolare afferma che un problema di pagamento dell' IVA da parte del soccombente a titolo di rivalsa e quindi indipendentemente da una pronuncia del giudice, non ha ragione di esistere: si potra' semmai parlare di rimborso, ma detta voce dovra' essere inserita tra le spese liquidate in sentenza; successivamente, come giustamente affermato nella sentenza, il distrattario potra' ripetere IVA direttamente dal soccombente.
art. 18 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 91 comma 2 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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