Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


141013
IDG810602191
81.06.02191 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Barone Carlo Maria
Inosservanza del rito del lavoro in primo grado e termine per l' appello
nota a Cass. sez. lav. 12 dicembre 1980, n. 6433
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 19-9022
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D760; D4192
L' A. rileva come la sentenza in rassegna abbia scambiato per una questione di rito quello che era solo un problema di diritto transitorio, e come, fuorviata da questa inesatta prospettiva, abbia quindi finito per porsi in contrasto con l' orientamento della Cassazione, per il quale, nel caso di appello avverso sentenze di sezione specializzata agraria rese dopo l' entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, anche a conclusione di giudizi iniziati prima del 12 dicembre 1973, l' impugnazione, quand' anche in forma di citazione anziche' di ricorso, puo' ritenersi ammissibile solo se depositata in cancelleria nel termine, previsto dall' art. 434 comma 2 c.p.c., di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata. Osserva inoltre che la sentenza annotata ha sconfessato il ricordato orientamento della Cassazione non attraverso il motivato abbandono delle argomentazioni poste a base dello stesso, ma alla stregua di rilievi generali ed astratti sul problema, estraneo al thema decidendum, delle conseguenze della inosservanza del rito speciale del lavoro sul regime delle impugnazioni. Ritiene pertanto che, malgrado l' ampiezza delle considerazioni svolte, il ragionamento della Cassazione appare incompleto e tale da non poter esser condiviso neppure nella sua parte finale. Conclude osservando che una indagine piu' stringata e piu' puntuale di quella condotta dall' annotata sentenza avrebbe consentito di evitare la formulazione di principi destinati ad introdurre margini di opinabilita' in una questione processuale nella risoluzione della quale l' affermazione della rigorosa osservanza del termine previsto dall' art. 434, comma 2, c.p.c. sarebbe certezza.
art. 426 c.p.c. art. 427 c.p.c. art. 433 c.p.c. art. 434 c.p.c. art. 439 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati