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| IDG810602191 | |
| 81.06.02191 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Barone Carlo Maria
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| Inosservanza del rito del lavoro in primo grado e termine per l'
appello
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| nota a Cass. sez. lav. 12 dicembre 1980, n. 6433
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| Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 19-9022
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D760; D4192
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| L' A. rileva come la sentenza in rassegna abbia scambiato per una
questione di rito quello che era solo un problema di diritto
transitorio, e come, fuorviata da questa inesatta prospettiva, abbia
quindi finito per porsi in contrasto con l' orientamento della
Cassazione, per il quale, nel caso di appello avverso sentenze di
sezione specializzata agraria rese dopo l' entrata in vigore della
legge n. 533 del 1973, anche a conclusione di giudizi iniziati prima
del 12 dicembre 1973, l' impugnazione, quand' anche in forma di
citazione anziche' di ricorso, puo' ritenersi ammissibile solo se
depositata in cancelleria nel termine, previsto dall' art. 434 comma
2 c.p.c., di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata.
Osserva inoltre che la sentenza annotata ha sconfessato il ricordato
orientamento della Cassazione non attraverso il motivato abbandono
delle argomentazioni poste a base dello stesso, ma alla stregua di
rilievi generali ed astratti sul problema, estraneo al thema
decidendum, delle conseguenze della inosservanza del rito speciale
del lavoro sul regime delle impugnazioni. Ritiene pertanto che,
malgrado l' ampiezza delle considerazioni svolte, il ragionamento
della Cassazione appare incompleto e tale da non poter esser
condiviso neppure nella sua parte finale. Conclude osservando che una
indagine piu' stringata e piu' puntuale di quella condotta dall'
annotata sentenza avrebbe consentito di evitare la formulazione di
principi destinati ad introdurre margini di opinabilita' in una
questione processuale nella risoluzione della quale l' affermazione
della rigorosa osservanza del termine previsto dall' art. 434, comma
2, c.p.c. sarebbe certezza.
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| art. 426 c.p.c.
art. 427 c.p.c.
art. 433 c.p.c.
art. 434 c.p.c.
art. 439 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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