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| IDG810602196 | |
| 81.06.02196 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Andrioli Virgilio
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| Un' occasione mancata
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| osservazione a ord. C. Cost. 15 dicembre 1980, n. 164
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| Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 292-294
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| D40624; D4192
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| L' A. svolge in una breve nota alcune riflessioni circa l' ordinanza
in rassegna, con cui la Corte Costituzionale restituisce gli atti al
giudice "a quo", residuando "dubbi sul se siasi inteso denunciare l'
incostituzionalita' dell' impugnato art. 246 c.p.c. per l'
irrazionalita' da cui la sua applicazione al caso di specie sarebbe
affetta, ovvero per l' inestensibilita', a livello applicativo, del
novellato art. 421, comma 4 c.p.c. al rito ordinario, e, a monte per
essere il terzo, di cui si contestava la capacita' a testimoniare
privo di legittimazione a partecipare al giudizio". Rileva in primo
luogo come sia sfuggita alla Corte un' occasione per riprendere in
esame il tema della conformita' ai precetti costituzionali dell' art.
246 c.p.c., che dice incapaci a testimoniare le persone aventi nella
causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al
giudizio, tema che venne dalla Corte affrontato con la sentenza n.
248 del 1974 con la quale dichiaro' l' illegittimita' dell' art. 247
c.p.c. ritenendo invece infondata la questione di costituzionalita'
dell' art. 246 c.p.c.. Esprime quindi alcune considerazioni in merito
a tale norma circa la struttura dell' interrogatorio libero delle
parti ed in merito all' art. 421, comma 4, c.p.c. circa la sua
estensione al rito ordinario.
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| art. 246 c.p.c.
art. 421 c.p.c.
C. Cost. 23 luglio 1974, n. 248
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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