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141015
IDG810602196
81.06.02196 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Andrioli Virgilio
Un' occasione mancata
osservazione a ord. C. Cost. 15 dicembre 1980, n. 164
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 292-294
D40624; D4192
L' A. svolge in una breve nota alcune riflessioni circa l' ordinanza in rassegna, con cui la Corte Costituzionale restituisce gli atti al giudice "a quo", residuando "dubbi sul se siasi inteso denunciare l' incostituzionalita' dell' impugnato art. 246 c.p.c. per l' irrazionalita' da cui la sua applicazione al caso di specie sarebbe affetta, ovvero per l' inestensibilita', a livello applicativo, del novellato art. 421, comma 4 c.p.c. al rito ordinario, e, a monte per essere il terzo, di cui si contestava la capacita' a testimoniare privo di legittimazione a partecipare al giudizio". Rileva in primo luogo come sia sfuggita alla Corte un' occasione per riprendere in esame il tema della conformita' ai precetti costituzionali dell' art. 246 c.p.c., che dice incapaci a testimoniare le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, tema che venne dalla Corte affrontato con la sentenza n. 248 del 1974 con la quale dichiaro' l' illegittimita' dell' art. 247 c.p.c. ritenendo invece infondata la questione di costituzionalita' dell' art. 246 c.p.c.. Esprime quindi alcune considerazioni in merito a tale norma circa la struttura dell' interrogatorio libero delle parti ed in merito all' art. 421, comma 4, c.p.c. circa la sua estensione al rito ordinario.
art. 246 c.p.c. art. 421 c.p.c. C. Cost. 23 luglio 1974, n. 248
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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