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141021
IDG810602265
81.06.02265 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Magnino Claudio
Nota a ord. Cass. sez. lav. 13 gennaio 1981, n. 27
Sicur. soc., an. 36 (1981), fasc. 4, pag. 562-565
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7033; D87121
Nell' ordinanza annotata, che rinvia al giudizio della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee l' interpretazione di una norma comunitaria, la Corte di Cassazione esprime il dubbio se, tra le cause di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di prestazioni di sicurezza sociale, possa ritenersi compresa anche l' esclusione dell' integrazione al minimo di pensione attribuita dall' ordinamento italiano. Tale dubbio, osserva l' A., non ha alcun fondamento; infatti la norma comunitaria richiamata riconosce a ciascun Stato membro il diritto di applicare clausole anticumulo, ma non introduce obblighi di riduzione delle prestazioni che il pensionato puo' pretendere in forza delle sole leggi nazionali. Il trattamento pensionistico estero non rientra pertanto in alcuna delle forme previdenziali rilevanti ai fini del cumulo ostativo alla integrazione al minimo.
art. 12 reg. CEE 1408/71 art. 2 comma 2 lett. A l. 12 agosto 1962, n. 1338
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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