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141022
IDG810602266
81.06.02266 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zoppis Eugenio
nota a Cass. sez. lav. 13 aprile 1981, n. 2205
Sicur. soc., an. 36 (1981), fasc. 4, pag. 566-567
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7031
Afferma la sentenza annotata che il limite inderogabile di applicabilita' della legge n. 160/1975 e, quindi, il nuovo criterio di riduzione della capacita' di guadagno al fine dell' invalidita' pensionabile, e' rappresentato, in base ai principi generali, dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Infatti, osserva l' A., trattandosi di normativa innovativa di quella precedente, vige il principio della irretroattivita' e della conseguente inapplicabilita' alle invalidita' insorte e accertate in precedenza.
l. 3 giugno 1975, n. 160 art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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