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141023
IDG810602267
81.06.02267 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zoppis Eugenio
nota a Cass. sez. lav. 13 maggio 1981, n. 3156
Sicur. soc., an. 36 (1981), fasc. 4, pag. 569-572
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7033
La sentenza annotata stabilisce in primo luogo che la normativa previdenziale non e' condizionata ne' limitata nella sua operativita' al territorio nazionale; infatti, osserva l' A., la prestazione previdenziale trova la sua unica fonte nel rapporto di assicurazione tra l' Ente assicuratore e l' assicurato e non e' subordinata alla condizione che l' assicurato sia cittadino italiano e/o residente in Italia. Con l' altro principio contenuto nella decisione, viene ulteriormente confermato che la norma dettata dall' art. 2 legge n. 1338/1962 deve essere interpretata nel senso che il diritto all' adeguamento al minimo della pensione non puo' venir meno per effetto del cumulo di una pensione a carico dell' assicurazione obbligatoria dello Stato con una pensione a carico di Stato estero. Infatti, osserva l' A., scopo della norma e' quello di limitare l' onere del sistema previdenziale italiano, ma non di impedire all' assicurato di godere di altra forma previdenziale erogata autonomamente da uno Stato estero.
art. 2 l. 12 agosto 1962, n. 1338
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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