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141035
IDG810602303
81.06.02303 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Floris Pierangela
Ateismo e religione nell' ambito del diritto di liberta' religiosa
nota a C. Cost. 10 ottobre 1979, n. 117
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 3, pt. 1, pag. 625-633
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D61465; D60404; D04016; D941
Premesso che nella sentenza citata in epigrafe la Corte Costituzionale riconosce che la formula del giuramento adottata dal nostro legislatoree non tutela in egual modo la liberta' di coscienza del credente e del non credente, l' A. ne segnala l' importanza non soltanto perche' essa segna un mutamento di indirizzo dei giudici costituzionali sul problema dell' ateismo, ma soprattutto perche' fissa un principio, la cui incidenza supera la specifica questione sottoposta all' esame della Corte. Per la prima volta, infatti, nell' affrontare il tema della liberta' religiosa, la Corte dichiara che la tutela costituzionale di questo diritto di liberta' abbraccia tutti i possibili e diversi atteggiamenti dell' individuo di fronte e rispetto al "problema religioso". Spiega quindi l' importanza di questi enunciati illustrando come per lungo tempo il problema della liberta' religiosa sia stato concepito prevalentemente come problema di manifestazione di fede "positiva". Conclude rilevando come la sentenza in esame si inserisca in una evoluzione legislativa che deve raggiungere ulteriori traguardi capaci di dare attuazione sempre piu' completa a valori e principi costituzionali, soprattutto in tema di diritti di liberta'.
art. 251 c.p.c. art. 316 c.p.c. art. 329 c.p.p. art. 349 c.p.p. art. 142 c.p.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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