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141038
IDG810602307
81.06.02307 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Proto Pisani Andrea
In tema di contraddittorieta' fra dispositivo letto in udienza e dispositivo contenuto nella sentenza depositata nel processo del lavoro
osservazione a Cass. sez. lav. 6 novembre 1980, n. 5964
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 3, pt. 1, pag. 737-743
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D760; D4192
Tre sono i problemi che l' A. si pone annotando la sentenza in rassegna: se il dispositivo letto in udienza sopravviva o sia travolto dalla successiva sentenza depositata, la quale ribalti il suddetto dispositivo che riconosca essere stato determinato da errore; se e quale specie di vizio possa discendere da tale anomala vicenda; se la soccombenza, cioe' il requisito determinante ai fini della legittimazione ad impugnare, debba individuarsi alla stregua del dispositivo letto in udienza ovvero alla tregua del dispositivo contenuto nella sentenza impugnata. Ricordato come nel processo penale il dispositivo letto in udienza sia immodificabile da parte della successiva sentenza depositata, (artt. 149 e 476 n. 3 c.p.p.), l' A. rileva pero' che il parallelo con processo penale non giova molto. Rileva inoltre come il dispositivo letto in udienza, nel sistema del rito speciale del lavoro, sia irrevocabile da parte del giudice che l' ha pronunciato, e come il problema da risolvere consista tutto nell' individuare quali siano le conseguenze di tale errore compiuto dal giudice. Dissentendo dalla soluzione accolta dalla sentenza in epigrafe, l' A. ritiene la nullita' della sentenza, nei casi di specie, possa essere fatta valere solo dalla parte "soccombente" alla stregua della sentenza, a nulla piu' rilevando la soccombenza alla stregua del dispositivo, totalmente difforme, letto in udienza (nella specie e' stato accolto il ricorso per cassazione proposto dalla parte soccombente alla stregua del dispositivo letto in udienza, ma vittoriosa alla stregua della sentenza depositata).
art. 132 c.p.c. art. 161 c.p.c. art. 287 c.p.c. art. 429 c.p.c. art. 430 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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