| Posto in evidenza il particolare interesse delle decisioni annotate
per aver affrontato con attenzione questioni connesse alla natura
giuridica del "broker", figura ignorata dal legislatore ma con ruolo
sempre piu' importante nel mondo degli affari, l' A., premette alcune
puntualizzazioni circa questo intermediario di assicurazioni,
distinguendo la figura del broker da quella dell' agente e da quella
del mediatore. Data la varieta' degli interventi che il broker puo'
compiere nei rapporti che a lui fanno capo, l' A. ritiene che non si
possa considerare unitariamente il fenomeno e dunque applicabile in
ogni caso la normativa sul mediatore, potendosi in alcuni casi
riconnettere il relativo rapporto con un contratto di prestazione di
opera intellettuale, oppure con un contratto di mandato. Pertanto
conclude osservando che, in assenza di un auspicabile intervendo del
legislatore, l' interprete chiamato a risolvere questioni che
coinvolgono la definizione giuridica del broker dovra' attivarsi nel
senso di individuare la concreta parte svolta dal broker nel
rapporto, e concludere in conseguenza; cosi', di vol ta in volta, il
broker potra' mutare la sua disciplina della mediazione, dal mandato,
dalla locatio operis, a seconda che nel rapporto abbia, in concreto,
svolto attivita' di mandatario, di mediatore, ecc..
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