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| IDG810602312 | |
| 81.06.02312 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Vallebona Antonia
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| La distinzione tra dirigente e pseudo-dirigente per l' applicabilita'
della tutela legale contro il licenziamento ingiustificato
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| osservazione a Cass. sez. lav. 21 marzo 1980, n. 1922
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| Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 3, pt. 1, pag. 832-836
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74700
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| L' A. osserva che con la sentenza in epigrafe la Cassazione affronta
la dibattuta questione della applicabilita' o meno della tutela
legale contro il licenziamento ingiustificato ai lavoratori
qualificati come dirigenti. Rileva che la soluzione offerta si fonda
sulla distinzione fra il dirigente vero e proprio, che svolge
mansioni inquadrabili nella corrispondente categoria oggettiva, e lo
pseudo-dirigente, che nonostante l' investitura formale non svolge
mansioni dirigenziali; soltanto il primo, secondo la Cassazione, e'
escluso dall' applicazione della disciplina legislativa dei
licenziamenti individuali ai sensi dell' art. 10 l. n. 604 del 1966,
mentre il secondo, che e' in realta' un impiegato, rientra come tale
nell' ambito della legge della tutela legale contro il licenziamento.
L' A. esamina quindi il problema essenziale dell' individuazione
della fonte alla quale attingere la nozione oggettiva e sostanziale
della categoria al fine della applicazione delle leggi ed in
particolare di quella sui licenziamenti individuali.
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| art. 10 l. 15 luglio 1966, n. 604
art. 2095 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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