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| IDG810602319 | |
| 81.06.02319 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Proto Pisani Andrea
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| Pregiudizialita' e ragionevole durata dei processi civili
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| osservazione a Cass. sez. un. civ. 7 gennaio 1981, n. 79
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| Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 4, pt. 1, pag. 1058-1068
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4390; D40233
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| Dopo aver ampiamente tratteggiato la vicenda sottoposta all' esame
della Corte di Cassazione e risolta con la sentenza in epigrafe, l'
A. rileva come, indipendentemente dalla soluzione dei molti e
complessi problemi, che egli ha tentato di evidenziare nella prima
parte della nota con numerosi richiami giurisprudenziali, tale
sentenza offra l' occasione per talune piu' generali osservazioni in
tema di questioni pregiudiziali. In particolare rileva come essa
induca a riflettere sulla gravita' delle conseguenze pratiche, ai
fini della effettivita' della tutela giurisdizionale, insita nella
sospensione del processo relativo alla causa principale, in attesa
della risoluzione con autorita' di cosa giudicata della questione
insorta nel corso dello stesso processo. Tutto cio', ad avviso dell'
A., dovrebbe indurre ad intepretare restrittivamente sia l' art. 34
c.p.c., laddove sembra attribuire alle parti il potere illimitato di
trasformare in causa le questioni pregiudiziali di merito
suscettibili di costituire l' oggetto di una autonoma domanda, sia l'
art. 295 c.p.c., laddove sembra imporre la sospensione del processo
relativo alla causa pregiudicata, sempre che sia pendente un processo
avente ad oggetto una causa pregiudiziale. L' esigenza di evitare l'
eccessivadilatazione della possibilita' di trasformare in causa le
questioni pregiudiziali, induce l' A. a prospettare e puntualizzare
alcune interpretazioni restrittive con riguardo sia all' art. 34 che
all' art. 295 c.p.c., avvertendo pero' che la soluzione da lui
proposta e' come tutte le soluzioni opinabili; avrebbe pero'il pregio
di assumere come canone ermenentico principale il rispetto della
esigenza della effettivita' della tutela giurisdizionale.
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| art. 34 c.p.c.
art. 442 c.p.c.
art. 295 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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