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141046
IDG810602319
81.06.02319 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Proto Pisani Andrea
Pregiudizialita' e ragionevole durata dei processi civili
osservazione a Cass. sez. un. civ. 7 gennaio 1981, n. 79
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 4, pt. 1, pag. 1058-1068
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4390; D40233
Dopo aver ampiamente tratteggiato la vicenda sottoposta all' esame della Corte di Cassazione e risolta con la sentenza in epigrafe, l' A. rileva come, indipendentemente dalla soluzione dei molti e complessi problemi, che egli ha tentato di evidenziare nella prima parte della nota con numerosi richiami giurisprudenziali, tale sentenza offra l' occasione per talune piu' generali osservazioni in tema di questioni pregiudiziali. In particolare rileva come essa induca a riflettere sulla gravita' delle conseguenze pratiche, ai fini della effettivita' della tutela giurisdizionale, insita nella sospensione del processo relativo alla causa principale, in attesa della risoluzione con autorita' di cosa giudicata della questione insorta nel corso dello stesso processo. Tutto cio', ad avviso dell' A., dovrebbe indurre ad intepretare restrittivamente sia l' art. 34 c.p.c., laddove sembra attribuire alle parti il potere illimitato di trasformare in causa le questioni pregiudiziali di merito suscettibili di costituire l' oggetto di una autonoma domanda, sia l' art. 295 c.p.c., laddove sembra imporre la sospensione del processo relativo alla causa pregiudicata, sempre che sia pendente un processo avente ad oggetto una causa pregiudiziale. L' esigenza di evitare l' eccessivadilatazione della possibilita' di trasformare in causa le questioni pregiudiziali, induce l' A. a prospettare e puntualizzare alcune interpretazioni restrittive con riguardo sia all' art. 34 che all' art. 295 c.p.c., avvertendo pero' che la soluzione da lui proposta e' come tutte le soluzioni opinabili; avrebbe pero'il pregio di assumere come canone ermenentico principale il rispetto della esigenza della effettivita' della tutela giurisdizionale.
art. 34 c.p.c. art. 442 c.p.c. art. 295 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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