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141052
IDG810602325
81.06.02325 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Salme' Giuseppe
Sulla ricorribilita' per Cassazione dei provvedimenti ex art. 274 codice civile
osservazione a Cass. sez. I civ. 16 marzo 1981, n. 1480 Cass. sez. I civ. 9 febbraio 1981, n. 793
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 5, pt. 1, pag. 1297-1300
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30136
L' A. ricorda come il procedimento preliminare al giudizio per la dichiarazione di filiazione naturale (art. 274 c.c.) sia stato introdotto dal codice del 1942 allo scopo di "evitare che attraverso azioni infondate si facciano valere intenti ricattatori"; ricorda altresi' come l' art. 274 c.c. sia stato poi dalla l. n. 1047 del 1971 modificato nella formulazione, mantenendosi tale procedimento con la sostituzione delle "specifiche circostanze" agli "indizi": cio' allo scopo di placare le apprensioni derivanti dalla emissione indiscriminata dell' azione per il riconoscimento della paternita'. Osserva pero' che nella pratica i dubbi sulla legittimita' e utilita' dell' istituto sono tuttavia rimasti e anzi sono accresciuti spiegandone i motivi. Conclude affermando che in ultima analisi non debbono essere trascurati i diversi profili di illegittimita' costituzionale della disciplina e del provvedimento preliminare, come in concreto applicata dalla prevalente giurisprudenza.
art. 274 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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