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141053
IDG810602327
81.06.02327 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Boero Pietro
La nuova disciplina sulla stipulazione delle convenzioni matrimoniali
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 5, pt. 5, pag. 121-126
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30128
Ricordate le numerose incertezze interpretative cui ha dato luogo l' art. 162 c.c. nel testo introdotto dalla legge 151/1975, specie circa l' autorizzazione giudiziale in esso prevista, al comma 3, per le modifiche durante il matrimonio delle convenzioni matrimoniali, l' A. rileva come la disciplina concernente la stipulazione di tali convenzioni sia stata di recente modificata con la l. 10 aprile 1981 n. 142, con la quale si e' esclusa in ogni ipotesi la necessita' dell' autorizzazione giudiziale, salvo che "per il mutamento dopo la celebrazione del matrimonio, di convenzioni matrimoniali stipulate per atto pubblico prima dell' entrata in vigore" della legge medesima. Illustra quindi la portata dell' art. 1 di tale legge che ha novellato (e non interpretato) il comma 3 dell' art. 162 cc.. Rileva pero' che non riesce agevole comprendere le ragioni giustificative, in base alle quali e' stato previsto "il regime transitorio", di cui all' art. 2 della succitata l. 142, spiegandone l' esatta portata e perche' sia da lui ritenuto inopportuno e di una disorganicita' tale da non sottrarsi a censure di incostituzionalita'
art. 162 c.c. art. 2647 c.c. l. 10 aprile 1981, n. 142
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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