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141057
IDG810602331
81.06.02331 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Branca Giuseppe
Amministratore e rappresentanza del condominio
nota a Cass. sez. II civ. 10 settembre 1980, n. 5220
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 1680-1681
D30480
L' A. rileva come la pronuncia in rassegna ripeta cio' che altre sentenze hanno gia' detto: l' assemblea del condominio in casi particolari puo' affidare la propria rappresentanza, anche giudiziale, a persona diversa dall' amministratore, cioe' ad un condomino o a un terzo. Ritiene che tale affermazione sia piuttosto generica, mentre il concetto meritava una certa attenzione. Secondo l' A. il concetto e' questo: dal lato attivo ai poteri di gestione che spettano all' amministratore si accompagna sempre la rappresentanza attiva in giudizio ( art. 1131 c.c.); l' assemblea, se vuole sottrarsi alle ferree conseguenze della norma, ha un solo mezzo: sottrarre all' amministratore una parte della gestione prevista dall' art. 1130 e poi su questa parte attribuire la rappresentanza ad un altro; in altre parole affiancare all' amministratore in carica un altro amministratore, il che e' cosa ben diversa dall' attribuzione ad un terzo di poteri di rappresentanza in materia che resta nella competenza di chi amministra abitualmente il condominio.
art. 1130 c.c. art. 1131 c.c. art. 1135 c.c. Cass. 3 ottobre 1958, n. 3084 Cass. 16 maggio 1964, n. 1193
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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