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Documento


141059
IDG810602333
81.06.02333 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Varano Vincenzo
La libera circolazione degli avvocati nella CEE e l' ordinamento italiano: problemi e prospettive
relazione presentata al Sesto colloquio dell' Associazione italiana di diritto comparato sul tema "L' influenza della produzione giuridica delle Comunita' Europee e del Consiglio d' Europa sul diritto italiano", Istituto universitario europeo, Firenze, 28-31 maggio 1981
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 6, pt. 5, pag. 137-156
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D96900; D8712
L' A. si propone di ripercorrere il duplice cammino della Comunita' e degli Stati membri, ed in particolare dell' Italia, verso una libera circolazione degli avvocati nell' ambito della CEE: gli organi comunitari predisponendo gli strumenti normativi idonei a dare piena attuazione alla liberta' di circolazione; gli stati membri, adeguando la propria normativa a quella comunitaria e favorendo il superamento di atteggiamenti marcatamente protezionistici, solo in parte difendibili col carattere nazionale del diritto e della formazione dell' avvocato. Rivolge innanzi tutto l' attenzione alle norme del trattato di Roma in tema della libera circolazione degli avvocati ( art. 3, art. 7, artt. 52-66), rilevando che la spinta decisiva alla chiarificazione del significato e della portata di tali articoli sono venuti dalla Corte di Giustizia, che a partire dal 1974, ha dato indicazioni precise sulla via da seguire per arrivare alla abolizione di ogni ostacolo all' esercizio della liberta' di trasferimento e di prestazione dei servizi. Analizzata quindi a giurisprudenza della Corte quale organo motore del trattato, l' A. sposta l' attenzione agli atti delle altre istituzioni comunitarie; fra questi di particolare importanza e' la direttiva del Consiglio 22 marzo 1977 n. 249, intesa a facilitare l' esercizio effettivo della libera protezione dei servizi da parte degli avvocati, direttiva che avrebbe dovuto essere attuata dagli stati membri entro due anni, ma che solo tre stati sono stati puntuali negli adempimenti; in Italia invece si sta ancora discutendo su di uno schema di disegno di legge di attuazione della direttiva stessa, del quale l' A. conduce un' ampia analisi. Accenna infine al problema dell' applicabilita' diretta delle direttive: l' orientamento prevalente, confortato da pronunce della Corte di Giustizia e della nostra Corte Costituzionale e' nel senso che anche le direttive, nella misura in cui impongono obblighi chiari e precisi, possono trovare applicazione diretta. Traccia infine alcune osservazioni conclusive di carattere generale sulla evoluzione del diritto comunitario e sulle risposte del nostro ordinamento in tema di libera circolazione degli avvocati nella CEE.
art. 3 Tr. CEE Dir. CEE 77/249
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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