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| IDG810602333 | |
| 81.06.02333 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Varano Vincenzo
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| La libera circolazione degli avvocati nella CEE e l' ordinamento
italiano: problemi e prospettive
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| relazione presentata al Sesto colloquio dell' Associazione italiana
di diritto comparato sul tema "L' influenza della produzione
giuridica delle Comunita' Europee e del Consiglio d' Europa sul
diritto italiano", Istituto universitario europeo, Firenze, 28-31
maggio 1981
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| Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 6, pt. 5, pag. 137-156
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D96900; D8712
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| L' A. si propone di ripercorrere il duplice cammino della Comunita' e
degli Stati membri, ed in particolare dell' Italia, verso una libera
circolazione degli avvocati nell' ambito della CEE: gli organi
comunitari predisponendo gli strumenti normativi idonei a dare piena
attuazione alla liberta' di circolazione; gli stati membri, adeguando
la propria normativa a quella comunitaria e favorendo il superamento
di atteggiamenti marcatamente protezionistici, solo in parte
difendibili col carattere nazionale del diritto e della formazione
dell' avvocato. Rivolge innanzi tutto l' attenzione alle norme del
trattato di Roma in tema della libera circolazione degli avvocati (
art. 3, art. 7, artt. 52-66), rilevando che la spinta decisiva alla
chiarificazione del significato e della portata di tali articoli sono
venuti dalla Corte di Giustizia, che a partire dal 1974, ha dato
indicazioni precise sulla via da seguire per arrivare alla abolizione
di ogni ostacolo all' esercizio della liberta' di trasferimento e di
prestazione dei servizi. Analizzata quindi a giurisprudenza della
Corte quale organo motore del trattato, l' A. sposta l' attenzione
agli atti delle altre istituzioni comunitarie; fra questi di
particolare importanza e' la direttiva del Consiglio 22 marzo 1977 n.
249, intesa a facilitare l' esercizio effettivo della libera
protezione dei servizi da parte degli avvocati, direttiva che avrebbe
dovuto essere attuata dagli stati membri entro due anni, ma che solo
tre stati sono stati puntuali negli adempimenti; in Italia invece si
sta ancora discutendo su di uno schema di disegno di legge di
attuazione della direttiva stessa, del quale l' A. conduce un' ampia
analisi. Accenna infine al problema dell' applicabilita' diretta
delle direttive: l' orientamento prevalente, confortato da pronunce
della Corte di Giustizia e della nostra Corte Costituzionale e' nel
senso che anche le direttive, nella misura in cui impongono obblighi
chiari e precisi, possono trovare applicazione diretta. Traccia
infine alcune osservazioni conclusive di carattere generale sulla
evoluzione del diritto comunitario e sulle risposte del nostro
ordinamento in tema di libera circolazione degli avvocati nella CEE.
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| art. 3 Tr. CEE
Dir. CEE 77/249
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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