| L' A. rileva come la l. 3 gennaio 1981 n. 1, recante modificazioni
alla legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, non
si distingua, per il carattere frammentario e disorganico, dagli
altri numerosi interventi in materia, che si sono innestati sul
vecchio tronco dell' ordinamento giudiziario del 1941, tuttora in
vigore. Richiamate le innovazioni piu' importanti introdotte dalla
legge di riforma n. 695/1975, che recepiva il nuovo modo di essere
della magistratura, dando al Consiglio Superiore una connotazione
"politica", l' A. rileva come la l. n. 1/1981, mentre coll' art. 15
che svincola l' elezione di 10 membri togati del concilio da
qualsiasi riferimento alla categoria di appartenenza, si mantiene
sulla scia della riforma del 1975, agli artt. 16 e 17 invece
restringe l' elettorato passivo. Pone poi in evidenza altre
innovazione importanti introdotte dalla nuova legge, quali quella
sulla composizione della sezione disciplinare (art. 1) e quella che
introduce il principio della prescrittibilita' dell' azione e del
procedimento disciplinare (art. 12).
| |